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Rettifica delle transazioni immobiliari: lo scostamento dai valori OMI va integrato con altri elementi
La Corte di cassazione ha ribadito, nelle sentenze nn. 15621 e 14915 del 2016, che la rettifica dei corrispettivi delle transazioni immobiliari deve basarsi, oltre che sulle quotazioni dell’OMI, anche su ulteriori elementi. Lo stesso principio è stato affermato anche in altre sentenze di legittimità, nelle quali la Suprema Corte ha applicato la norma di interpretazione autentica, introdotta dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, e dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E/2016, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni. I tempi sono ormai maturi per l’adozione di un provvedimento normativo che stabilisca chiaramente, con riguardo a tutte le tipologie di transazioni e di imposte, che l’accertamento non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento del corrispettivo dal valore di mercato del bene o servizio ceduto.